Sanzioni amministrative
- Sanzioni amministrative -
ART. 75- SANZIONI AMMINISTRATIVE
1 - Chi importa, acquista o detiene per farne uso personale le seguenti sostanze:
- a) oppio e suoi derivati
- b) cocaina e sostanze ad azione analoga
- c) allucinogeni
- d) anfetamine
- e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
- f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza fisica o psichica
è punito con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, del passaporto, e di ogni altro documento equivalente, e, se si tratta di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo DA DUE A QUATTRO MESI;
2 - se si tratta di:
- a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti
- b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza fisica o psichica lieve
la sanzione amministrativa di cui sopra va DA UNO A TRE MESI.
PROCEDURA
Una volta accertati i fatti e contestata la violazione di legge, gli organi della polizia possono avvisare direttamente il Prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto, oppure invitare la persona a presentarsi immediatamente innanzi a lui. Entro cinque giorni il Prefetto convoca la persona segnalata per sentirla.
L'interessato può chiedere di essere sottoposto al programma terapeutico presso la A.S.L. della propria circoscrizione, in tal caso il Prefetto se lo ritiene opportuno può sospendere il procedimento. Il Prefetto comunque cura l'acquisizione dei dati necessari per valutare il comportamento durante il programma e se risulta che l'interessato ha attuato il programma, archivia il procedimento.
Se l'interessato non si presenta alla struttura sanitaria entro il termine stabilito dal Prefetto ovvero se lo interrompe senza un giustificato motivo, viene di nuovo convocato innanzi al Prefetto che lo invita a rispettare il programma.
Se i fatti riguardano la cannabis e altre sostanze leggere e il Prefetto valuta che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente, il procedimento verrà definito, anziché con la sanzione, con un formale invito a non farne più uso.
L'interessato può prendere visione e chiedere copia degli atti di cui sopra.
MINORI
Se si tratta di persona minore di età e il Prefetto non ritiene necessario applicare la sanzione di cui sopra, il procedimento verrà definito con un formale invito a non farne più uso. Il Prefetto se lo ritiene opportuno può convocare i familiari per dar loro notizia dei fatti.
- Sanzioni amministrative e penali -
www.fuoriluogo.it
Segnalato da erbavoglio Copyright © by www.legalizzala.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2003-05-25 (5494 letture) [ Indietro ] |