Articolo 72
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)
Attività illecite
1. [È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14 . È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico] (abrogato).
2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope [di cui al comma 1] (soppresse), debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.
Fonte - Ministero degli interni
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