TITOLO III
Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Capo I DELLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE
Art.26.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.26)
Coltivazioni e produzioni vietate
Salvo quanto stabilito nel comma 2, é vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 14, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.
Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
Art.27.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.27 - legge 26 giugno 1990 n. 162, Art.33, comma 1)
Autorizzazione alla coltivazione
La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
L'autorizzazione é valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.
Art.28.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, Art.3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.32, comma 1).
Sanzioni
Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, é assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione é subordinata, é punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.
In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.
Art.29.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.29)
Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti
Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli é concordata tra il Ministero della sanità, il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.
Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari dalla Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.
Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.
Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.
Art.30.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.30 - legge 26 giugno 1990, n. 162 Art.32, comma 1)
Eccedenze di produzione
Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.
Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.
Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate é punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.
Capo II DELLA FABBRICAZIONE
Art.31.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.31 - legge 26 giugno 1990 n. 162, Art.32, comma 1)
Quote di fabbricazione
Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.
I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.
I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate é punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.
Art.32.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.32)
Autorizzazione alla fabbricazione
Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.
La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere: a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge; b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione; c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente; d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione; e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.
L'autorizzazione é valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.
Art.33.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.33)
Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione
Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.
Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Art.34.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.34)
Controllo sui cicli di lavorazione
Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.
La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.
Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.
Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.
Art.35.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.35)
Controllo sulle materie prime
Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.
Capo III DELL'IMPIEGO
Art.36.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.36)
Autorizzazione all'impiego
Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.
Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.
Il decreto di autorizzazione é valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.
Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Capo IV DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO
Art.37.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.37)
Autorizzazione al commercio all'ingrosso
Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.
Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.
Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;
le generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188- bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;
le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.
Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.
TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo I DELLA VENDITA, DELL'ACQUISTO E DELLA SOMMINISTRAZIONE
Art.38.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.38 - legge 26 giugno 1990 n. 162, artt.9, comma 1, e 32, comma 1)
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non é necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione é punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.
I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.
É vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 é punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.
L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 é subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.
Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo é punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Art.39.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.39)
Buoni acquisto
Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.
Esso é diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda é consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.
Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.
La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente é titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Art.40.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.40)
Confezioni per la vendita
Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.
Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.
Art.41.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.41 - legge 26 giugno 1990 n. 162, Art.32, comma 1)
Modalità di consegna
La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
a mezzo pacco postale assicurato;
mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie é trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda é da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.
Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo é punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.
Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.
Art.42.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.42 - legge 26 giugno 1990, n. 162 Art.10, comma 1)
Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi
I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.
Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.
Art.43.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.43 - legge 26 giugno 1990 n. 162, Art.33, comma 2)
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.
Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale é tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.
Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui é rilasciata.
Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: "copia per documentazione".
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a un milione.
Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale".
Art.44.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.44)
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
É fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 é punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.
Art.45.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.45 - legge 26 giugno 1990, n. 162 Art.11, commi 1 e 2)
Obblighi del farmacista
La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.
Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma 2 dell'articolo 43 e nella quantità e forma prescritta.
Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.
Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.
Il contravventore alle disposizioni del presente articolo é punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
Il Ministro della sanità é delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti.
Capo II DISCIPLINA PER I CASI DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO
Art.46.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.46)
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, é fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.
La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno... ".
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, é consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
Il registro di cui al comma 4 é vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove é iscritta la nave.
Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Art.47.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.47)
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, é fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove é ubicato il cantiere per il quale é rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere é ubicato.
La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno... ".
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere é consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
Il registro di cui al comma 4 é vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Art.48.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.48)
Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.
Capo III DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE
Art.49.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.49)
Istituti di ricerca scientifica Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.
L'autorizzazione é rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non é soggetta a tassa di concessione governativa.
Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.
Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:
gli estremi dell'atto di autorizzazione;
la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.
TITOLO V DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO
Art.50.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.50)
Disposizioni generali
L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.
Le operazioni di cui al comma 1 devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.
Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.
Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
É vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.
Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Durante il transito é vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. É vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.
Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo 41.
Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14.
Capo I DELL'IMPORTAZIONE
Art.51.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.51)
Domanda per il permesso di importazione
Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato é tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.
Art.52.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.52)
Importazione
Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale é effettuata l'importazione e, se quest'ultima é interna, anche alla dogana di confine.
L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna é disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.
L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.
La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.
Art.53.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.53)
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.
L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.
Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al comma 3.
Art.54.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.54)
Prelevamento dei campioni
Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.
Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.
Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.
I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.
Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.
All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.
Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.
Una copia del verbale é trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia é allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia é consegnata all'importatore.
Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno é trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.
Art.55.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.55)
Analisi dei campioni
L'analisi sul campione é disposta dal Ministero della sanità ed é effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.
I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.
Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.
Capo II DELL'ESPORTAZIONE
Art.56.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.56)
Domanda per il permesso di esportazione
Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato é tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.
La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.
Art.57.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.57)
Esportazione
Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.
Copia del permesso é inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.
Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.
La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.
Capo III DEL TRANSITO
Art.58.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.58)
Domanda per il permesso di transito
Per ottenere il permesso di transito l'operatore é tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.
La domanda deve essere in ogni caso corredata:
dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;
dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.
I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.
Il transito é ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Art.59.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.59)
Transito
Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.
La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.
Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.
La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.
Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.
TITOLO VI DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA
Art.60.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.60)
Registro di entrata e uscita
Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro é numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro é costituito.
Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.
Art.61.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.61)
Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.
Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne é oggetto, fu registrata in entrata.
La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.
Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.
Art.62.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.62)
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.
1. Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 14, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.
Art.63.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.63)
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e V di cui all'articolo 14 devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.
I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine é ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.
Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.
Art.64.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.64)
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee.
Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46 e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro é intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.
Art.65.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.65)
Obbligo di trasmissione di dati
Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;
la quantità e la qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;
la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
Art.66.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.66)
Trasmissione di notizie e dati trimestrali
Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.
Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'Art.65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni.
Art.67.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.67)
Perdita, smarrimento o sottrazione
In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.
Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Art.68.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, Art.68 legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.32, comma 1)
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 é punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.
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