Art. 1
1. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori, previsti dal secondo comma dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere disposti nei confronti di persone che presentano uno stato di tossicodipendenza.
Art. 2
1. Nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 4, è possibile accertare lo stato e la natura della intossicazione acuta o cronica da sostanze stupefacenti o psicotrope, e predisporre quindi le cure da prestare in condizione di degenza ospedaliera, quando sussistano le seguenti condizioni:
stato di intossicazione tale da richiedere urgenti interventi terapeutici;
incapacità di autodeterminarsi e di interrompere l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
compromissione grave delle attività sociali e relazionali.
Art. 3
1. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento urgente del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, di un medico del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
Art. 4
1. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori devono essere attuati presso gli ospedali pubblici o accreditati in specifici servizi ospedalieri per i tossicodipendenti, all'interno delle strutture dipartimentali per le dipendenze che possono comprendere anche presìdi ambulatoriali extraospedalieri e strutture socio-riabilitative.
Art. 5
1. Il provvedimento urgente con il quale il sindaco dispone l'accertamento ed il trattamento sanitario obbligatorio deve essere notificato entro 24 ore, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
2. Il giudice tutelare, entro le 24 ore successive al termine di cui al comma 1, assunte le necessarie informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco.
3. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione dell'accertamento e del trattamento sanitario obbligatorio.
4. Se il provvedimento di cui al comma 1 è disposto da un sindaco di un comune diverso da quello di residenza del tossicodipendente, ne deve essere data comunicazione al sindaco dal comune di residenza, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il medesimo comune.
5. Se il provvedimento di cui al comma 1 è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne deve essere data comunicazione al Ministero dell'interno ed al consolato competente, tramite il prefetto.
Art. 6
1. Il trattamento sanitario obbligatorio, oltre ad attuare programmi di disintossicazione e di mantenimento metadonico a dosaggi scalari, ha la finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi socio-riabilitativi anche in adeguate strutture protette e semiprotette.
2. Quando il trattamento sanitario obbligatorio deve protrarsi oltre i ventuno giorni, e nei casi di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio ospedaliero per tossicodipendenti è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui all'articolo 5, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
3. Il sanitario responsabile di cui al comma 2 è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in caso di continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; il sanitario comunica, altresì, la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Art. 7
1. Non sono consentiti i programmi di mantenimento metadonico al di fuori delle condizioni di degenza ospedaliera in trattamento sanitario obbligatorio previste dalla presente legge.
Art. 8
1. Chi è sottoposto ad accertamento e a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al tribunale competente per territorio, contro il provvedimento del sindaco, di cui all'articolo 3, convalidato dal giudice tutelare; il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone l'accertamento ed il trattamento sanitario obbligatorio.
2. Per le modalità di proposizione dei ricorsi di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 9
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i finanziamenti necessari alla istituzione dei servizi ospedalieri per tossicodipendenti e delle strutture riabilitative protette e semiprotette, posti a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
tratto da www.toolsantipro.it
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