Ultimi orientamenti della giurisprudenza in merito alla problematica relativa all'uso di gruppo di sostanze stupefacenti.
Dopo il referendum del 1993, si è riproposta la problematica relativa alla sanzione da applicare al cosiddetto "USO DI GRUPPO" di sostanze stupefacenti, che si verifica nell'ipotesi in cui una persona acquista della sostanza stupefacente per poi cederla e farne contestualmente uso di gruppo, insieme agli altri componenti del gruppo che hanno dato il loro mandato per l'acquisto.
Ossia: un gruppo di persone decide di fare uso di una sostanza stupefacente e uno di essi si assume l'incarico di acquistarla per tutti, cedendola poi agli altri per farne uso di gruppo.
Tale problematica, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, e inizialmente sono stati elaborati due orientamenti:
Una parte della Cassazione, (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. VI 2.10.1996) ha ritenuto che l'uso di gruppo dovesse essere sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 73 del DPR 309/90; la motivazione di questa scelta così rigorosa è da ricercarsi nella considerazione secondo la quale, la destinazione all'uso personale, che segnerebbe il discrimine tra l'illecito penale e l'illecito amministrativo, deve essere intesa come destinazione a uso individuale, cioè alla sola persona che acquista la sostanza stupefacente.
Un secondo orientamento più liberale, ritiene che l'uso di gruppo debba essere sanzionato ai sensi dell'art. 75 del DPR. 309/90, ossia con una sanzione solo amministrativa. La Cassazione (in tal senso, Cass. Sez. IV, 4.05.1994; 14.07.1995; 23.11.1995) motiva tale orientamento nel senso di ritenere che, l'acquisto da parte di una persona, debba essere inteso come se ciascuno dei soggetti, avesse fin dall'inizio acquistato una porzione di sostanza stupefacente, così che l'atto successivo di divisione non implicherebbe cessione dall'uno agli altri; in pratica è come se ciascuna quota sia riferibile fin dall'inizio a ogni soggetto. All'interno di questo orientamento, si fanno rientrare situazioni diverse tra loro, e cioè: sia il caso dell''acquisto comune di sostanza stupefacente con denaro anticipato da tutti, effettuato da tossicodipendenti per farne uso personale comune; sia il caso invece dell'acquisto da parte di alcuni soltanto, che si assumono l'onere di procurare la sostanza, acquistandola con il denaro comune; sia ancora il caso di un soggetto che su incarico di altri e per il consumo personale di questi, ricevuto il denaro da questi ultimi, acquista la sostanza che poi consegnerà agli stessi; il corrispettivo per l'attività di acquisto, rischiosa, compiuta per altre persone, sarà rappresentato da una porzione della sostanza acquistata.
Di recente, sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 28.05.1997, e affrontando la problematica in questione, hanno aderito all'orientamento favorevole, ossia quello di far rientrare il fatto nell'art. 75, da punire quindi con sanzione amministrativa. Secondo le Sezioni Unite, ricorrerebbe l'illecito amministrativo, sia nel caso in cui tutti i componenti del gruppo acquistano la sostanza, sia nel caso in cui l'acquisto è compiuto da alcuni soltanto per conto di tutti, e poi avviene la suddivisione. Al contrario ricorrerebbe l'illecito penale previsto dall'art. 73, quando gli acquirenti della sostanza stupefacente, destinata a tutto il gruppo, non risultino anche assuntori della sostanza, oppure quando non abbiano alcun mandato all'acquisto.
Tale mandato, secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 15.07.1999 n. 9075, che peraltro segue all'orientamento delle Sezioni Unite, non deve essere necessariamente espresso; può infatti anche essere tacito, o conforme a una prassi instauratasi tra gli appartenenti al gruppo. Né è rilevante il fatto che il denaro venga anticipato da tutti mediante una "colletta", o invece venga anticipato da coloro che l'acquistano.
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