Sanzioni penali
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ART. 73 - SANZIONI PENALI
1) Chi detiene, coltiva, produce, fabbrica, vende, acquista, offre o mette in vendita, cede, riceve, importa, esporta, trasporta, procura ad altri, fuori dai casi previsti all'art. 75, le seguenti sostanze:
- a) oppio e suoi derivati
- b) cocaina e sostanze ad azione analoga
- c) allucinogeni
- d) anfetamine
- e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
- f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza fisica o psichica
è punito con LA RECLUSIONE DA 8 A 20 ANNI E CON LA MULTA DA LIRE 50 MILIONI A LIRE 500 MILIONI.
2) se si tratta di:
- a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti
- b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza fisica o psichica lieve
è punito con LA RECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI E CON LA MULTA DA LIRE 10 MILIONI A LIRE 150 MILIONI.
CONCORSO - Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
FATTO DI LIEVE ENTITÀ- Quando, per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della RECLUSIONE DA 1 A 6 ANNI E DELLA MULTA DA LIRE 5 MILIONI A LIRE 50 MILIONI PER LE DROGHE C.D. PESANTI; DA 6 MESI A 4 ANNI E MULTA DA LIRE 2 MILIONI A LIRE 20 MILIONI PER LE DROGHE C.D. LEGGERE.
COLLABORAZIONE - Per chi collabora con l'autorità di polizia e giudiziaria al fine di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi.
INDICI RIVELATORI DELLA DESTINAZIONE A TERZI
Come precisato sopra, a seguito del referendum del 1993, che ha depenalizzato l'uso personale di sostanze stupefacenti, si ha illecito penale soltanto quando la sostanza stupefacente è destinata a terzi; pertanto spetterà all'accusa dimostrare concretamente la destinazione a terzi della sostanza; a tal fine il Pubblico Ministero farà riferimento ai seguenti indici:
- elemento quantitativo: la presenza di quantitativi esorbitanti di sostanza stupefacente, può dimostrare che la stessa non era destinata soltanto all'uso personale del detentore, ma anche in parte, era destinata a terzi;
- qualità soggettiva del detentore (tossicodipendente o meno): la circostanza che la droga sia in possesso di un soggetto non tossicodipendente, può far ritenere che la stessa sia destinata allo spaccio;
- condizioni economiche del detentore: l'assenza di un'attività lavorativa o di altra fonte di reddito può far ritenere, che il detentore attraverso lo spaccio, si procuri i mezzi di sussistenza;
- modalità di custodia, frazionamento in dosi, ritrovamento di sostanze stupefacenti di diversa natura, ritrovamento di strumenti idonei al taglio, modalità spazio-temporali in cui è stato eseguito il sequestro, grado di purezza della sostanza detenuta.
La suddetta ricostruzione interpretativa circa l'utilizzazione dei vari indici probatori, è stata recepita dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
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